PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Professori universitari di terza fascia).

      1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, è istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

          a) professori ordinari e straordinari o professori di prima fascia;

          b) professori associati o professori di seconda fascia;

          c) professori o professori di terza fascia.

      2. Nella terza fascia dei professori universitari sono inquadrati, a domanda, da presentare alla facoltà di appartenenza, i ricercatori universitari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato il giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento. Gli altri ricercatori universitari di ruolo e coloro che sono immessi in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nella terza fascia del ruolo dei professori universitari in seguito all'esito favorevole del giudizio di conferma di cui al citato articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I ricercatori confermati e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che al momento della presentazione della domanda non hanno svolto almeno tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,

 

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o dell'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari in seguito all'esito favorevole di una prova didattica da svolgere con le modalità stabilite dalla facoltà di appartenenza, entro tre mesi dalla presentazione della domanda. In caso di esito sfavorevole della prova didattica, la domanda di inquadramento nella terza fascia dei professori universitari può essere ripresentata ogni anno.
      3. I soggetti inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari assumono la denominazione di professori o di professori di terza fascia. A coloro che sono inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti per i ricercatori universitari di ruolo e per gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.
      4. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Salvo quanto previsto dalla presente legge, i ricercatori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno.

Art. 2.
(Altre disposizioni sui professori universitari di terza fascia).

      1. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa, e in coerenza con le relative esigenze, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche della facoltà di appartenenza attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento non coperti da professori di prima o di seconda fascia, ovvero regolari attività di insegnamento funzionali agli obiettivi

 

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formativi dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca e degli altri percorsi formativi.
      2. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori di prima e di seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche, nonché di accesso ai fondi di ricerca.
      3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle concernenti le procedure per la nomina in ruolo di professori di prima e di seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e di seconda fascia e, in generale, quelle relative alle persone dei professori di prima e di seconda fascia.
      4. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei, con esclusione dell'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.

Art. 3.
(Accesso alla terza fascia del ruolo dei professori universitari e norme di coordinamento).

      1. Per il reclutamento dei professori universitari di terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per il reclutamento dei ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e di contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre

 

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1997, n. 449, e successive modificazioni, di borsisti post-dottorato, ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'assunzione di professori universitari di terza fascia a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal citato articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia.
      2. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 7 è abrogato;

          b) al comma 22, le parole da: «. Relativamente» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, e successive modificazioni, relative al reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia».

      3. Dopo l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di affidamento e supplenza di corsi o moduli). - 1. Le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.
      2. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università

 

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e della ricerca, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

      4. Nelle procedure di valutazione per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale a professore universitario di prima e di seconda fascia previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, i professori universitari di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
      5. Sono portate a compimento le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari indette con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge.