1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, è istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori ordinari e straordinari o professori di prima fascia;
b) professori associati o professori di seconda fascia;
c) professori o professori di terza fascia.
2. Nella terza fascia dei professori universitari sono inquadrati, a domanda, da presentare alla facoltà di appartenenza, i ricercatori universitari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato il giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento. Gli altri ricercatori universitari di ruolo e coloro che sono immessi in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nella terza fascia del ruolo dei professori universitari in seguito all'esito favorevole del giudizio di conferma di cui al citato articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I ricercatori confermati e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che al momento della presentazione della domanda non hanno svolto almeno tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
1. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa, e in coerenza con le relative esigenze, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche della facoltà di appartenenza attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento non coperti da professori di prima o di seconda fascia, ovvero regolari attività di insegnamento funzionali agli obiettivi
1. Per il reclutamento dei professori universitari di terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per il reclutamento dei ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e di contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
a) il comma 7 è abrogato;
b) al comma 22, le parole da: «. Relativamente» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, e successive modificazioni, relative al reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia».
3. Dopo l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di affidamento e supplenza di corsi o moduli). - 1. Le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.
2. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università
4. Nelle procedure di valutazione per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale a professore universitario di prima e di seconda fascia previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, i professori universitari di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
5. Sono portate a compimento le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari indette con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge.